Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro in pillole

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Testo unico salute e sicurezza sul lavoro in pillole

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro in pillole – appuntamento settimanale

Inizia un nuovo appuntamento settimanale con Le Vele Servizi S.r.l., nel quale cercheremo di riassumere in pillole il decreto legislativo 81/08, conosciuto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro. In questa rubrica, cercheremo di esprimere con estrema sintesi il contenuto di un documento così importante per la sicurezza di tutti i lavoratori. L’articolo verrà aggiornato ogni settimana con nuovi contenuti, al fine di ottenere un vero e proprio vademecum.

Che cos’è il TUSSL

Il decreto legislativo n.81, approvato il 9 aprile del 2008, è il testo che ha ridisegnato tutta la disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro dopo l’abrogazione del decreto legislativo 629/94.

Nell’ambito del d.lgs. 81/2008, la sicurezza sul lavoro va intesa come quell’insieme di interventi che devono essere adottati per tutelare l’incolumità e la salute dei lavoratori durante lo svolgimento della loro attività. La differenza rispetto al passato è che il TUSSL sposta l’attenzione sulla prevenzione, introducendo l’obbligo della valutazione preventiva dei rischi presenti in azienda.

Che cosa fa, in sintesi il TUSSL?

Facilita la comprensione degli obblighi e delle sanzioni da parte dei diversi attori coinvolti, come ad esempio, le imprese, le autorità di vigilanza o gli esperti della sicurezza. Si propone, inoltre, di assicurare la tutela dei lavoratori in ogni campo di attività, pubblica e privata.

Settimana 2 – La struttura del D.Lgs. 81/08

La struttura del D.Lgs. 81/2008 è molto complessa. È composto da 13 titoli, 306 articoli e 52 allegati. Nello specifico:

  • I titoli stabiliscono i principi generali di tutela e le norme applicabili ai diversi campi di attività;
  • Gli allegati precisano le misure da attuare affinché le attività lavorative si svolgano nel rispetto di condizioni che tutelino la salute e sicurezza dei lavoratori.

I primi tre titoli hanno un’importanza diversa, in quanto sono applicabili a tutte le attività lavorative.

  • Il titolo I afferma i principi generali ai quali ci si deve attenere per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • I titoli II e III affrontano le tematiche relative ai luoghi di lavoro e all’uso delle attrezzature di lavoro;
  • Dal titolo IV al titolo XI vengono enunciate le prescrizioni per diverse e specifiche tipologie lavorative;
  • Gli ultimi due titoli, XII e il XII, contengono alcune disposizioni in materia penale e le norme transitorie e finali.

Settimana 3 – Le figure del TUSSL

L’articolo 2 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro definisce i ruoli di tutti gli attori coinvolti:

Il lavoratore

Il lavoratore è definito come la persona che svolge un’attività lavorativa. Il testo specifica che questa definizione è indipendente dal tipo di contratto e che l’attività può essere svolta sia in ambito pubblico che in ambito privato, che può essere con o senza retribuzione e che viene considerata tale anche l’attività mirata ad apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Viene escluso chi si occupa di servizi domestici e familiari.

Il datore di lavoro nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro

Alla lettera b viene definito il ruolo del datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Questa figura ha la responsabilità dell’organizzazione in cui il lavoratore presta la sua attività e ha poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, il datore di lavoro è il dirigente con poteri gestionali.

L’azienda

La definizione di azienda nel TUSSL è molto semplice: è la struttura organizzata dal datore di lavoro.

Il dirigente

Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico che ha, mette in atto le direttive del datore di lavoro e organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa.

Il preposto

Il preposto è la persona che supervisiona le attività lavorative e garantisce che le direttive vengano attuate. Controlla l’esecuzione corretta delle mansioni dei lavoratori e ha potere di iniziativa. Naturalmente, anche questa figura ha specifiche competenze professionali e poteri adeguati alla natura del suo incarico.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro

Si tratta di una persona che, con capacità e requisiti professionali – indicati all’articolo 32 – è designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il RSPP risponde e opera insieme al datore di lavoro.

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L’addetto al servizio di prevenzione e protezione

È la persona i cui requisiti sono indicati, anche in questo caso, all’articolo 32, che fa parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Quest’ultimo è l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi finalizzati a proteggere i lavoratori dai rischi.

Il medico competente nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro

Si tratta del medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali specificati all’articolo 38. Il suo compito è quello di collaborare con il datore di lavoro, da cui è nominato, per la valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria nonché tutti gli altri compiti previsti.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Si tratta della persona che può essere eletta o designata rappresenta i lavoratori per tutto ciò che riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Settimana 4 – Il campo di applicazione del TUSSL

Uno dei più importanti cambiamenti del D.Lgs. 81/08 consiste nell’ampliamento del suo campo di applicazione.

All’articolo 3 “Campo di applicazione” comma 1, recita: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio”.

Vengono inoltre introdotte misure preventive per una più adeguata valutazione dei rischi, anche in merito alla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, soprattutto nei cantieri, a tutela dei lavoratori.

Inoltre, il D.lgs 81/08 al comma 4 aggiunge: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo”.

Tuttavia, all’art.3 comma 8 troviamo: “il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano” ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio” con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili”.

Rientrano, nel campo di applicazione, i lavoratori subordinati (dipendenti), così come i lavoratori a progetto e a domicilio, i lavoratori con contratto di somministrazione, quelli distaccati e i lavoratori a distanza (smart working) con specifiche modalità di tutela differenziate.

Va ricordato che nei confronti dei lavoratori subordinati, le disposizioni del Testo Unico si applicano indipendentemente dal fatto che il rapporto contrattuale sia a tempo indeterminato o a tempo determinato

Possiamo affermare che i datori di lavoro sono obbligati a valutare i rischi in base all’attività e alle mansioni di ogni lavoratore ma indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati.

Settimana 4 – Salute e sicurezza sul lavoro: la Valutazione dei Rischi

Una valutazione dei rischi che sia efficace dovrà comprendere tre elementi fondamentali:

  • Valutazione: cioè l’analisi delle possibilità di accadimento degli eventi indesiderati e della loro gravità potenziale. Risulta quindi necessario conoscere i potenziali rischi al fine di garantire un operato volto alla massima protezione.
  • Gestione: il processo finalizzato alla definizione dei piani di azione a fronte del risultato delle analisi e comporta l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • Comunicazione dei rischi e delle modalità di governo a tutti i soggetti aziendali.

La valutazione dei rischi viene effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il Medico competente (MC). I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) devono essere preventivamente consultati

Il datore di lavoro (DL) promuove, quindi, la cooperazione e il coordinamento per l’elaborazione di un unico documento che indichi le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Vengono così definiti i rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori derivanti dall’intervento di una ditta esterna nell’unità produttiva, dovuti al contatto possibile con macchinari, sostanze e altri fonti di pericolo.

Settimana 5 – Il DVR: cosa non può mancare

All’interno del Documento di Valutazione dei Rischi non possono assolutamente mancare:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e dei dpi (dispositivi di protezione);
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e l’individuazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  • l’indicazione del nominativo dell’RSPP, dell’RLS o eventualmente di quello territoriale, medico competente e della squadra di emergenza (personale antincendio e primo soccorso);
  • l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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L'autore
Filippo Sansica
Filippo Sansica
RSPP, Responsabile commerciale Le Vele Servizi S.r.l.
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